PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. La presente legge si applica alle attività dei soggetti che erogano servizi professionali amministrativi alle imprese e ai cittadini, come definiti dall'articolo 2.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, per servizi professionali amministrativi si intendono le attività economiche caratterizzate da specifiche professionalità volte a fornire a terzi, alle imprese, ai cittadini e alle pubbliche amministrazioni servizi amministrativi integrati, espletati anche con il supporto di tecnologie informatiche e telematiche.
      2. Il settore dei servizi professionali amministrativi comprende i seguenti campi di attività:

          a) erogazione di servizi di informazione e di consulenza in merito alle pratiche burocratiche e amministrative, anche di carattere fiscale e tributario;

          b) espletamento di pratiche burocratiche e amministrative, anche di carattere fiscale e tributario, in Italia, nei Paesi membri dell'Unione europea e nei Paesi extracomunitari;

          c) erogazione di servizi integrati di consulenza e di assistenza alle pubbliche amministrazioni per l'organizzazione di sportelli unici e di altre attività inerenti la semplificazione burocratica;

          d) servizi di ricerca di documenti, dati e informazioni utili all'attività di impresa.

      3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro

 

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delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, adotta un decreto recante l'elenco dettagliato dei servizi di cui al comma 1.
      4. Con il decreto di cui al comma 3 si provvede altresì:

          a) a stabilire le norme di comportamento delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle attività disciplinate dalla presente legge e, in particolare, l'obbligo di facilitare e di rendere più agevole il rapporto con le medesime;

          b) a individuare i servizi che la pubblica amministrazione può affidare mediante convenzioni, bandi di gara o appalti ai soggetti che prestano i servizi di cui al comma 1;

          c) a stabilire l'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di informare in tempo utile i soggetti che prestano i servizi di cui al comma 1 riguardo a eventuali modifiche delle procedure amministrative.

      5. L'elenco di cui al comma 3 può essere aggiornato con le modalità ivi previste su richiesta delle associazioni del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 3.
(Istituzione del certificato professionale
di qualità).

      1. È istituito il certificato professionale di qualità, di seguito denominato «certificato», con il quale sono attestati l'esercizio abituale delle attività professionali di cui all'articolo 1, il costante aggiornamento del soggetto interessato e un comportamento conforme alle norme di corretto svolgimento delle medesime attività professionali.
      2. Il certificato non costituisce requisito vincolante per l'esercizio delle attività professionali disciplinate dalla presente legge ed è rilasciato a tutti i prestatori iscritti alle associazioni nazionali maggiormente

 

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rappresentative del settore che ne fanno richiesta e che dimostrano di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
      3. Il certificato dà diritto al soggetto cui è rilasciato di esporre il marchio «professionista certificato» sulla propria insegna e sulla propria carta intestata.
      4. Il certificato è rilasciato da un'apposita commissione regionale, di seguito denominata «commissione», istituita con delibera del presidente della giunta regionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. La commissione è composta da un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale il richiedente svolge la propria attività e da un rappresentante della regione.
      6. Per ottenere il certificato il richiedente inoltra alla propria associazione professionale e alla commissione la richiesta di certificazione allegando i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
      7. La commissione risponde alla richiesta di certificazione entro due mesi dalla data di ricevimento della medesima richiesta. Decorsi tre mesi senza che la commissione si sia riunita e abbia deliberato in merito, la richiesta si intende accolta.
      8. I provvedimenti che negano il rilascio del certificato devono essere motivati e notificati ai soggetti richiedenti. Avverso tali provvedimenti il richiedente può ricorrere davanti alla magistratura amministrativa.

Art. 4.
(Requisiti per il rilascio del certificato).

      1. Ai fini del rilascio del certificato, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

          a) il titolare dell'attività o, nel caso di società, il legale rappresentante deve essere iscritto al registro delle imprese;

 

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          b) il titolare dell'attività o, nel caso di società, il legale rappresentante o almeno uno dei dirigenti, devono rispondere a criteri di qualificazione professionale comprovando di avere svolto per almeno due anni attività professionali nel campo indicato, in qualità di titolare o di socio effettivamente impegnato nell'attività, ovvero di dipendente o di collaboratore familiare;

          c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), il richiedente deve dimostrare di avere conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione media di secondo grado e di aver partecipato ad almeno un corso di formazione specifico organizzato dall'associazione di appartenenza e a un corso per l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche riconosciuto dall'Unione europea.

      2. In caso di società, il legale rappresentante può, mediante apposita procura, delegare una o più persone ai fini del rilascio del certificato. Il certificato può essere rilasciato anche a società costituite all'estero operanti in Italia, con il possesso dei medesimi requisiti di cui al presente articolo.

Art. 5.
(Interventi per la riqualificazione
e lo sviluppo del settore).

      1. Al fine di promuovere la riqualificazione dei servizi di cui all'articolo 1, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006, è concesso, per il triennio successivo, un credito di imposta pari al 20 per cento e fino a un massimo di 50.000 euro, ai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 1, per favorire gli accorpamenti tra attività esistenti nelle forme di catene volontarie e di franchising.
      2. Al fine di promuovere l'innovazione dei servizi di cui all'articolo 1, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006, è concesso, per il triennio successivo, un credito di imposta pari al

 

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40 per cento e fino a un massimo di 100.000 euro, ai consorzi formati tra i soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 1, finalizzati alla realizzazione di servizi qualificati alle imprese, ai cittadini e alle pubbliche amministrazioni.
      3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Norme transitorie e finali).

      1. I soggetti esercenti i servizi di cui all'articolo 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono la propria attività da oltre due anni possono ottenere il certificato tramite una semplice dichiarazione inviata alla commissione e ad una delle associazioni professionali del settore maggiormente rappresentative a livello regionale.